Art. 2

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[1](Articolo 2 legge 21 dicembre 1890 ed articolo 1 legge 30 giugno 1901).

[2]Sono ufficiali di pubblica sicurezza gli ispettori generali, i questori, i commissari, i vice commissari e i delegati.

[3]Gli ufficiali di pubblica sicurezza, eccettuati gli ispettori generali ed i questori, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art2 · fonte su Normattiva