Art. 2
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[1](Articolo 2 legge 21 dicembre 1890 ed articolo 1 legge 30 giugno 1901).
[2]Sono ufficiali di pubblica sicurezza gli ispettori generali, i questori, i commissari, i vice commissari e i delegati.
[3]Gli ufficiali di pubblica sicurezza, eccettuati gli ispettori generali ed i questori, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva