Art. 20
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[1](Articolo 28 legge 21 dicembre 1890, modificato colla legge 1° febbraio 1900, n. 24 - legge 30 giugno 1901).
[2]E' punita secondo il codice penale militare o dai tribunali militari:
[3]1° la diserzione qualificata, cioe' con asportazione di arma da fuoco del corpo;
[4]2° l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minaccie o vie di fatto.
[5]Sono superiori, gli ufficiali e graduati del corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva