Art. 21
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[1](Articolo 29 legge 21 dicembre 1890 - organico allegato alla legge).
[2]Con decreto Reale saranno stabiliti la pianta organica delle guardie di citta' per ogni Comune in cui sieno istituite, i gradi e le paghe delle guardie stesse.
[3]Nei casi previsti dal 2° e 3° capoverso dell'articolo 16, prima che sia emanato il decreto Reale di che sopra, dovra' essere sentito il Consiglio comunale.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva