Art. 22
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[1](Articolo 30 legge 21 dicembre 1890).
[2]Nei casi contemplati dal 2° e 3° capoverso dell'articolo 16, il Comune contribuisce al mantenimento delle guardie di citta', pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennita' delle guardie municipali.
[3]Sono a carico del Comune le spese per le caserme e per l'accasermamento.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva