Art. 22

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[1](Articolo 30 legge 21 dicembre 1890).

[2]Nei casi contemplati dal 2° e 3° capoverso dell'articolo 16, il Comune contribuisce al mantenimento delle guardie di citta', pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennita' delle guardie municipali.

[3]Sono a carico del Comune le spese per le caserme e per l'accasermamento.

Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art22 · fonte su Normattiva