Art. 23
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[1](Articolo 31 legge 21 dicembre 1890, modificato con legge 1° febbraio 1900, n. 24 - legge 30 giugno 1901).
[2]Le guardie di citta' sono comandate e dirette nel servizio di polizia, sotto la dipendenza dell'Autorita' politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.
[3]Nelle citta' sedi di questura sono istituiti ufficiali del corpo delle guardie di citta', giusta l'organico, da nominarsi con le norme che saranno determinate dal Regolamento.
[4]Gli stipendi degli ufficiali del corpo delle guardie di citta' sono aumentabili di un decimo sessennale per due volte consecutive.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva