Art. 24

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[1](Articolo 32 legge 21 dicembre 1890).

[2]Nei Comuni dove il servizio di polizia municipale e' affidato alle guardie di citta', il sindaco dara' all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sara' determinata dal Regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale.

[3]Un ufficiale di pubblica sicurezza sara' a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni.

[4]Il prefetto, d'accordo col sindaco, determinera' quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale.

Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art24 · fonte su Normattiva