Art. 25
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[1](Articolo 33 legge 21 dicembre 1890).
[2]Nei limiti della pianta stabilita per ogni Comune ai termini dell'articolo 21, il Ministero dell'Interno e' autorizzato a nominare quel numero di agenti d'investigazione che reputera' necessario per il servizio di scoperta dei reati e per la ricerca dei delinquenti.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva