Art. 26
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[1](Articolo 34 legge 21 dicembre 1890).
[2]Le guardie di citta' e i loro graduati, e gli ufficiali del corpo, in occasione di collocamento a riposo, liquideranno la pensione in ragione di un quarto della paga per quindici anni di servizio, di un terzo per venti, della meta' per venticinque, e di quattro quinti per trent'anni o piu' di servizio.
[3]I diritti a pensione delle guardie, graduati ed ufficiali dal corpo e delle loro famiglie, per malattie, ferite o morte a causa di servizio, saranno liquidati colle norme e nelle misure stabilite per l'esercito.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva