Art. 27
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[1](Articolo 35 legge 21 dicembre 1890).
[2]Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla incolumita' e alla tutela delle persone e delle proprieta' e in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti generali o speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche Autorita'; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva