Art. 28

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Articolo 36 legge 21 dicembre 1890).

[2]Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.

[3]Qualora lo credano necessario possono estendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimon, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fara' menzione.

Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art28 · fonte su Normattiva