Art. 28
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[1](Articolo 36 legge 21 dicembre 1890).
[2]Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.
[3]Qualora lo credano necessario possono estendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimon, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fara' menzione.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva