Art. 29

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[1](Articolo 37 legge 21 dicembre 1890).

[2]Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione si trovano, di ogni reato e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio.

[3]Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con ispeciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art29 · fonte su Normattiva