Art. 30
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Articolo 38 legge 21 dicembre 1890).
[2]Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza dovranno distendere verbale o fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva