Art. 32
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[1](Articolo 40 legge 21 dicembre 1890).
[2]Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i RR. carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva