Art. 33
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[1](Articolo 41 legge 21 dicembre 1890).
[2]La forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari, che nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza, ai quali ne spetta per intero la responsabilita'.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva