Art. 34

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[1](Articolo 42 legge 21 dicembre 1890).

[2]La forza armata quando interviene sul luogo di un reato e' specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che sino all'arrivo dell'Autorita' competente venga alterato lo stato delle cose.

Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art34 · fonte su Normattiva