Art. 34
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[1](Articolo 42 legge 21 dicembre 1890).
[2]La forza armata quando interviene sul luogo di un reato e' specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che sino all'arrivo dell'Autorita' competente venga alterato lo stato delle cose.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva