Art. 35
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[1](Articolo 43 legge 21 dicembre 1890).
[2]Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata e' presentata all'Autorita' che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufcio di pubblica sicurezza.
[3]Riconosciuta la regolarita' dell'arresto, l'arrestato dovra', entro 24 ore, essere rimesso all'Autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva