Art. 38

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[1](Articolo 46 legge 21 dicembre 1890).

[2]Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o piu' localita' del Regno e siano insufficienti al bisogno i RR. carabinieri in servizio attivo e le guardie di citta', il Ministero della Guerra, sulla richiesta di quello dell'Interno, potra', valendosi della facolta' stabilita dall'articolo 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si credera' necessario. La spesa relativa sara' a carico del bilancio del Ministero dell'Interno.

Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art38 · fonte su Normattiva