Art. 40
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[1](Articolo 48 legge 21 dicembre 1890 e legge 30 giugno 1901).
[2]Gli ufficiali, gl'impiegati e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere, ne' possono assumere la qualita' di amministratori, consiglieri d'amministrazione, commissari di vigilanza ed altro ufficio nelle societa' costituite a fine di lucro.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva