Art. 41
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[1](Articolo 49 legge 21 dicembre 1890).
[2]Nei casi previsti dall'articolo 16, le guardie municipali che abbiano i requesiti necessari saranno ammesse nel corpo delle guardie di citta'.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva