Art. 42
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[1](Articolo 50 legge 21 dicembre 1890).
[2]Gli ufficiali del corpo delle guardie di citta' e delle guardie municipali che avranno i requisiti determinati dal Regolamento, potranno, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva