Art. 43
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[1](Articolo 51 legge 21 dicembre 1890).
[2]Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 16, le guardie municipali che siano state ammesse nel corpo delle guardie di citta' e abbiano diritto a pensione a carico del Comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini della presente legge.
[3]La pensione sara' ripartita a carico dello Stato e del Comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avra' percepito come guardia municipale e come guardia di citta'.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva