Art. 44
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[1](Articolo 52 legge 21 dicembre 1890, articolo 7 legge 22 luglio 1894, n. 339 articolo 2 legge 11 luglio 1897, n. 265).
[2]Fino a nuova disposizione legislativa, continuera' ad essere a carico dei Comuni la meta' della spesa per la retribuzione alle guardie di citta'.
[3]L'obbligo del Comune di Roma a concorrere per la spesa della retribuzione dovuta alle guardie di citta', rimane stabilito nella somma fissa di L. 391,950.
[4]Sono a carico del rispettivo Comune, per il tempo sopra indicato, le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di citta'.
[5]Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal contributo stabilito nell'articolo 22 della presente legge.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva