Art. 47
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[1](Articolo 6 legge 30 giugno 1901).
[2]Nella prima attuazione del nuovo organico stabilito con l'annessa tabella B, i posti di archiviata e di ufficiale d'ordine saranno conferiti a quei delegati di pubblica sicurezza che dal Consiglio d'amministrazione non saranno ritenuti piu' adatti al servizio attivo, tenuto conto del rispettivo stipendio. Parimenti i posti a archivista potranno essere conferiti a quelli archivisti ed ufficiali d'ordine dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno che saranno ritenuti idonei dal predetto Consiglio d'amministrazione.
[3]I rimanenti posti, non riservati per legge ai militari, saranno conferiti a graduati del corpo delle guardie di citta', ad agenti ausiliari ed a scrivani dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva