Art. 48
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[1](Articolo 7 legge 30 giugno 1901).
[2]Nell'attuale categoria degli agenti in borghese nel corpo speciale della Capitale del Regno, non si faranno piu' ammissioni e promozioni. E' data facolta' al Ministro dell'Interno di disporre, a misura che le condizioni personali lo consentono, il passaggio di detti agenti in borghese nel corpo delle guardie di citta' con le norme che verranno stabilite del Regolamento.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva