Art. 5
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[1](Articolo 5 legge 21 dicembre 1890).
[2]Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza fanno parte degli uffici di prefettura e sottoprefettura.
[3]Le spese di affitto per i locali degli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della Provincia.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva