Art. 50
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[1]Fino a che non siano pubblicati i RR. decreti di cui agli articoli 10 e 18 della presente legge, continueranno ad essere in vigore tutte le norme delle leggi attuali riguardanti le materie contemplate negli articoli medesimi.
[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta':
[3]Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno GIOLITTI.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva