Art. 50

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Fino a che non siano pubblicati i RR. decreti di cui agli articoli 10 e 18 della presente legge, continueranno ad essere in vigore tutte le norme delle leggi attuali riguardanti le materie contemplate negli articoli medesimi.

[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta':

[3]Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno GIOLITTI.

Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art50 · fonte su Normattiva