Art. 7
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[1](Articolo 7 legge 21 dicembre 1890).
[2]In caso di urgenza i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono ordinare l'esecuzione delle loro ordinanze anco fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente, purche' ne diano preventivo e contemporaneo avviso all'Autorita' politica della circoscrizione in cui il servizio deve essere eseguito.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva