Art. 8
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[1](Articolo 8 legge 21 dicembre 1890 ed articolo 1 legge 30 giugno 1901).
[2]La pianta organica e gli stipendi degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza sono stabiliti dall'annessa tabella B.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva