Art. 1
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[1]TESTO UNICO DELLA LEGGE SUI DAZI DI CONSUMO
[2]Art. 1.
[3]E' imposta a pro dello Stato una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori, delle carni, del riso, degli olii, del burro, del sego, dello strutto bianco e dello zucchero secondo la tariffa annessa alla presente legge.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva