Art. 10
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[1]E' vendita al minuto quella in quantita' minore di litri 25 pel vino ed aceto e di litri 10 per l'acquavite, per l'alcool e pei liquori.
[2]E' pero' soggetta a dazio la vendita di quantita' uguali o maggiori delle suindicate, quando sia fatta in locali di spaccio al minuto.
[3]E' soggetta a dazio nei Comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra piu' persone del vino o dei prodotti alcoolici, quando la porzione individuale sia in quantita' minore delle sopraindicate.
[4]In tali casi sono solidalmente tenuti al pagamento del dazio tutti coloro che partecipano alla distribuzione negli accennati limiti di quantita'.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva