Art. 11
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[1]I Consigli comunali possono imporre:
- a)Una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo a pro dello Stato sino al 50 per cento del medesimo, salvo per il riso, al quale potra' applicarsi una tassa addizionale sino all'importo del 10 per cento del suo valore;
[2]Potra' inoltre il Governo del Re consentire che questa tassa addizionale sia portata al 15 per cento del valore, previo il parere della giunta provinciale amministrativa;
- b)Una tassa addizionale sull'alcool e sui prodotti alcoolici fabbricati entro il recinto daziario e destinati ad essere ivi consumati, nei limiti del 50 per cento della tassa governativa.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva