Art. 13

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1902 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio proprio di consumo nel limite del 20 per cento del valore sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, mobili, sapone, materie grasse ed altre di consumo locale, di natura analoga ai generi suindicati, salvo quanto dispone il capoverso seguente per il limite del dazio comunale sulle farine, sul pane, sulle paste e sul riso nei Comuni aperti.

[2]Il dazio comunale sul consumo dei nominati alimenti farinacei puo' raggiungere nei Comuni aperti l'importo del 10 per cento sul loro valore, e puo' inoltre essere portato, previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e col consenso del Governo del Re, al 15 per cento del Valore.

[3]3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 gennaio 1902, n. 25

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La L. 23 gennaio 1902, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato A) che "Il dazio sul consumo dei prodotti farinacei (farine, pane e paste, di frumente o di altri cereali), imposto dai Comuni in base agli articoli 12 e 13 della legge (testo unico) 15 aprile 1897, n. 161, cessera' di essere applicato nei termini e secondo le norme stabilite dal seguente articolo 2".

Testo vigente dal 5 marzo 1902 al 10 febbraio 2011 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art13 · fonte su Normattiva