Art. 14
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[1]Il dazio comunale all'introduzione nei Comuni chiusi e sulla vendita al minuto negli aperti, non potra' eccedete per la birra lire 3 per ettolitro.
[2]Negli stessi limiti del dazio imposto all'introduzione, i Consigli comunali dei Comuni chiusi potranno imporre una tassa addizionale sulla birra fabbricata entro il recinto daziario e destinata ad essere ivi consumata.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva