Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Ove si tratti di oggetti non contemplati dai precedenti articoli, le tariffe del dazio comunale, previo avviso alla Camera di commercio, dovranno essere approvate con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva