Art. 17
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[1]Non sono tenute al pagamento del dazio sulla minuta vendita le societa' cooperative, pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente a scopo di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro, cui la distribuzione e' fatta.
[2]Non e' soggetta a tale dazio la distribuzione di vino, vinello, ed altre bevande vinose somministrate per sovrappiu' di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva