Art. 20
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[1]La riscossione della tassa, indicata all'articolo 1, sara' fatta in seguito di dichiarazione del contribuente, e mediante l'applicazione della tariffa alle materie imponibili.
[2]La riscossione dei dazi di consumo pei Comuni aperti, e quella della tassa sulla fabbricazione dell'alcool, acquavite e liquori, esercitata nei Comuni chiusi, potra' farsi per convenzione di abbonamento fra il contribuente e gli agenti dello Stato.
[3]Verra' rilasciata al contribuente, nell'atto del pagamento della tassa, una ricevuta ossia bolletta, che sara' il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva