Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Sono applicabili le norme ed i modi di procedura per l'esazione delle tasse di registro:
- a)alla riscossione dei canoni del dazio di consumo, stipulati col Governo da esercenti privati, singoli od associati, o dai Comuni;
- b)alla riscossione delle somme che, nella revisione dei conti fatta dalle intendenze di finanza ai termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, risulteranno dovute all'Eterio in dipendenza di errori di calcolo o di inesatta applicazione dei dazi di consumo amministrati direttamente dallo Stato.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva