Art. 23
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In caso di guerra e' fatta facolta' al Governo di provvedere con decreto Reale alla esenzione temporaria dal dazio di consumo pei viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate, ed al modo di indennizzare i Comuni o gli appaltatori in confronto degli introiti medii dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva