Art. 23

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In caso di guerra e' fatta facolta' al Governo di provvedere con decreto Reale alla esenzione temporaria dal dazio di consumo pei viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate, ed al modo di indennizzare i Comuni o gli appaltatori in confronto degli introiti medii dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art23 · fonte su Normattiva