Art. 24
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[1]L'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nella esazione, o da inesatta applicazione della tariffa, si prescrive tanto per l'amministrazione, quanto pel contribuente, nel termine di due anni.
[2]Scorso questo termine, l'amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.
[3]I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando e' constatata la frode.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva