Art. 24

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[1]L'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nella esazione, o da inesatta applicazione della tariffa, si prescrive tanto per l'amministrazione, quanto pel contribuente, nel termine di due anni.

[2]Scorso questo termine, l'amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

[3]I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando e' constatata la frode.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art24 · fonte su Normattiva