Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni stabilite per le tasse a pro dello Stato dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei Comuni e per la decisione delle relative controversie.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva