Art. 26
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[1]Le tasse a pro dello Stato, imposte dalla presente legge, sono riscosse per mezzo di agenti del Governo, equiparati per l'esercizio delle loro funzioni, a quelli del servizio delle dogane.
[2]La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi, e degli addizionali nei Comuni aperti, si fara' anche per mezzo di detti agenti, e le spese di riscossione saranno divise secondo i proventi rispettivi.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva