Art. 26

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[1]Le tasse a pro dello Stato, imposte dalla presente legge, sono riscosse per mezzo di agenti del Governo, equiparati per l'esercizio delle loro funzioni, a quelli del servizio delle dogane.

[2]La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi, e degli addizionali nei Comuni aperti, si fara' anche per mezzo di detti agenti, e le spese di riscossione saranno divise secondo i proventi rispettivi.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art26 · fonte su Normattiva