Art. 27
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E' concesso ai Comuni chiusi, colle porzioni loro che sono al di fuori del recinto daziario, ed ai consorzi volontari di Comuni aperti, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a dieci mila abitanti, di riscuotere, per mezzo di agenti propri, i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L'eccedenza sul minimo guarentito sara' divisa in parti eguali fra il Governo ed i Comuni.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva