Art. 27

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E' concesso ai Comuni chiusi, colle porzioni loro che sono al di fuori del recinto daziario, ed ai consorzi volontari di Comuni aperti, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a dieci mila abitanti, di riscuotere, per mezzo di agenti propri, i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L'eccedenza sul minimo guarentito sara' divisa in parti eguali fra il Governo ed i Comuni.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art27 · fonte su Normattiva