Art. 28
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La riscossione dei dazi di consumo governativi avra' luogo per abbonamento coi Comuni, e coi consorzi di cui all'articolo precedente, i quali ne facciano domanda ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che verra' stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, secondo le norme che saranno determinate col regolamento.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva