Art. 29
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[1]In caso di abbonamento sara' lecito ai Comuni chiusi di variare le tariffe nei limiti dell'articolo 11 e d'accordo coll'autorita' finanziaria, provvedendo pero' sempre a cio' che la somma dovuta allo Stato, sia prelevata innanzi tutto, mediante la tassa sopra gli oggetti dalla presente legge riservati al Governo.
[2]Per i consorzi dei Comuni aperti, e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, la tariffa del dazio governativo non potra' essere diminuita.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva