Art. 30
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Nei casi preveduti dagli articoli 27 e 28, i Comuni subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facolta' dei loro agenti sono equiparate, per gli effetti della presente legge, a quelle degli agenti governativi.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva