Art. 31
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[1]Ai Comuni abbonati non si possono accordare dilazioni al pagamento delle rate di canone.
[2]Per qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate scadute sara' dovuto l'interesse del 6 per cento.
[3]Dopo due mesi di ritardo nel pagamento delle somme dovute a sconto del canone, il Governo deve assumere direttamente o per appalto la riscossione dei dazi si' governativi che comunali, ripagandosi innanzi tutto del proprio credito sui proventi spettanti al Comune, salvo quanto e' disposto al titolo IX della presente legge.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva