Art. 32
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Dove, per la contiguita' o vicinanza delle abitazioni o borgate, la vigilanza sulla riscossione del dazio lo richiegga, potra' il Governo, escluso il decennio 1896-1905, affidare ai Comuni chiusi la riscossione per abbonamento, tanto dei dazi governativi, che addizionali e comunali dei Comuni contermini, sulla base della rispettiva tariffa. Questo abbonamento, colle sue condizioni rispetto ai Comuni interessati, sara' stabilito per decreto Reale, sentiti i Comuni stessi, il Consiglio provinciale e il Consiglio di Stato.
[2]In questo caso i depositi nei Comuni aperti soggetti all'abbonamento saranno sottoposti a speciali discipline da stabilirsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva