Art. 32

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[1]Dove, per la contiguita' o vicinanza delle abitazioni o borgate, la vigilanza sulla riscossione del dazio lo richiegga, potra' il Governo, escluso il decennio 1896-1905, affidare ai Comuni chiusi la riscossione per abbonamento, tanto dei dazi governativi, che addizionali e comunali dei Comuni contermini, sulla base della rispettiva tariffa. Questo abbonamento, colle sue condizioni rispetto ai Comuni interessati, sara' stabilito per decreto Reale, sentiti i Comuni stessi, il Consiglio provinciale e il Consiglio di Stato.

[2]In questo caso i depositi nei Comuni aperti soggetti all'abbonamento saranno sottoposti a speciali discipline da stabilirsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art32 · fonte su Normattiva