Art. 33
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E' data facolta' ai Comuni chiusi abbonati di applicare ai corpi armati delle guardie daziarie tutte o singole le disposizioni legislative e regolamentarie vigenti per le guardie di finanza del Regno. Le spese che il Governo dovesse sopportare per l'esecuzione delle dette disposizioni, gli saranno rimborsate dai rispettivi Comuni interessati.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva