Art. 35
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La riscossione dei dazi nei Comuni aperti non costituiti in consorzio volontario, come nei precedenti articoli 27 e 28, si fara', escluso il decennio 1896-1905; per appalto provinciale o circondariale, o per gruppo di distretti, osservata la legge ed il regolamento sulla contabilita' dello Stato.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva