Art. 35

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La riscossione dei dazi nei Comuni aperti non costituiti in consorzio volontario, come nei precedenti articoli 27 e 28, si fara', escluso il decennio 1896-1905; per appalto provinciale o circondariale, o per gruppo di distretti, osservata la legge ed il regolamento sulla contabilita' dello Stato.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art35 · fonte su Normattiva