Art. 38
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Per le bestie bovine macellate, introdotte nei Comuni chiusi, purche' siano intere e non spogliate della pelle, l'introduttore avra' diritto alla restituzione del dazio pagato per la macellazione, nei termini e modi determinati dal regolamento.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva