Art. 38

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Per le bestie bovine macellate, introdotte nei Comuni chiusi, purche' siano intere e non spogliate della pelle, l'introduttore avra' diritto alla restituzione del dazio pagato per la macellazione, nei termini e modi determinati dal regolamento.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art38 · fonte su Normattiva